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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo all'integrazione dell'art. 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Roma il 4 agosto 1967, con scambio di note relativo alla integrazione dell'articolo 23 della convenzione medesima, effettuato a Roma il 7 maggio-19 giugno 1971.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed allo scambio di note di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI