Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo annuo di lire 33.750.000 concesso al comune di Gorizia con legge 6 dicembre 1971, n. 1075, per il rifornimento idrico della popolazione, per il periodo 16 settembre 1969-15 settembre 1971, e' prorogato fino a quando restera' operante l'accordo 18 luglio 1957, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, n. 1420, stipulato fra l'Italia e la Jugoslavia per la regolamentazione di tale rifornimento idrico.
Art. 2
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973
LEONE
RUMOR - LA MALFA - MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI