Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali
Testo vigente
Titolo I. Trattamento economico di missione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
2. Per le ore residuali spettano le indennita' orarie di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.
4. Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima localita' sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
5. Il cambiamento di localita' nell'espletamento di una missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreche' la distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30 chilometri.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.
7. Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 2
1. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, in localita' distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali localita' siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di trasporto.
Art. 3
1. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennita' di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad ora intera.
3. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore.
Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata interessanti la stessa giornata;2b) nella localita' di abituale dimora, anche se distante piu' di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
d) nelle localita' distanti meno di 10 chilometri dalla residenza comunale, ovvero dall'ufficio o impianto dove il dipendente presta servizio se questi ultimi sono ubicati in localita' isolate.
Art. 4
1. La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennita' da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione gia' decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
Art. 5
1. Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di altro ufficio in localita' distante meno di 12 chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della supplenza, un'indennita' di trasferta pari a cinque volte la misura prevista nell'articolo 3 della presente legge per la qualifica o grado rivestito. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.
3. Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge.
Art. 6
1. Ai fini della presente legge, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione e' compiuta. Se la stazione e' fuori del centro abitato o della localita' isolata da raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato, o la localita' isolata viene portata in aumento.
2. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si computano dalla casa municipale del comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una localita' isolata.
3. Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la localita' sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' piu' vicina al luogo di missione. Nel caso invece che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze si computano da quest'ultima localita'.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417
Art. 8
1. Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione e' disposta.
2. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio di ritorno devono risultare da dichiarazioni dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione e' svolta la missione.
3. Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.
Art. 9
1. Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. PERIODO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.
2. Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennita' di trasferta.
3. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l'indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennita' e' ridotta a un terzo.
4. Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.
5. L'ammontare di detto corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione dell'indennita' di trasferta, allegando la quietanza comprovante il pagamento effettuato alla foresteria.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1978, N. 417.
Art. 10
1. Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennita' di trasferta nella misura e con le modalita' previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete la indennita' di trasferta anche se la distanza, intercorrente fra la ordinaria sede di servizio e la localita' di missione e' inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.
Art. 11
1. Ai dipendenti in missione in localita' distanti dalla ordinaria sede di servizio piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, e' consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
2. La sosta intermedia non e' consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.