Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento delle caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai fini della costruzione, dell'ampliamento, del completamento, della sistemazione e della ristrutturazione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
2. Il nuovo stanziamento verra' inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
3. Le localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di lire cinque miliardi di cui al precedente articolo si provvede con una corrispondente aliquota dei proventi affluiti al capitolo 3647 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1972 ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1971, numero 1041.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR - TANASSI - VALSECCHI - TAVIANI - MALAGODI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA