Aumento per tre anni finanziari dello stanziamento di cui alla legge 22 novembre 1967, n. 1219, relativa all'autorizzazione della spesa di lire 3 miliardi in dieci esercizi finanziari, per la costruzione di caserme per la guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1967, n. 1219, e' elevata a lire 5.500 milioni.
2. La maggiore spesa di lire 2.500 milioni sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1972 e di lire 850 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.
3. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 800 milioni per l'anno finanziario 1972 ed in lire 850 milioni per l'anno finanziario 1973 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI - TAVIANI - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA