Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 2
IL D.LGS. 13 OTTOBRE 2005, N. 217, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2018, N. 127, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 9
1. I vincitori dei concorsi pubblici per esami per il conferimento dei posti disponibili nella carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli idonei di cui all'articolo 7 della presente legge sono nominati vigili in prova con decreto del Ministro per l'interno.
2. I predetti debbono frequentare, presso le scuole centrali antincendi, un corso teorico-pratico di addestramento professionale della durata di sei mesi.
3. Per lo svolgimento del corso sono osservati i programmi e le modalita' di cui all'articolo 26 della legge 13 maggio 1961, n. 469.
4. Coloro i quali non siano dichiarati idonei sono ammessi, con provvedimento del Ministro per l'interno, a frequentare un ulteriore periodo di corso presso le scuole centrali antincendi della durata di mesi due.
5. Se al termine dell'ulteriore periodo di corso non sono ancora riconosciuti idonei, il Ministro per l'interno dichiara, con proprio decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego. In tal caso spetta una indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico relativo al periodo di prova.
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139