Inquadramento nei ruoli ferroviari dei lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione degli accumulatori per la illuminazione dei treni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di manipolazione, carica e manutenzione accumulatori.
2. che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato assume in gestione diretta, sono inquadrati mediante concorsi speciali per titoli nei ruoli dell'Azienda dietro domanda da presentare nel termine di 30 giorni dalla data dei relativi bandi.
3. Sono ammessi all'inquadramento i predetti dipendenti che siano occupati per il servizio indicato al primo comma alla data del 1 settembre 1972.
Art. 2
1. L'inquadramento di cui al precedente articolo e' altresi' subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di eta' che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, il 50° anno elevabile ai 55 anni nel caso di anzianita' accertata superiore ai 7 anni, nell'espletamento di servizi ferroviari alle dipendenze di ditte appaltatrici, e fatte comunque salve le disposizioni a favore di categorie speciali gia' regolamentate per legge.
2. Il titolo di studio necessario per l'inquadramento deve essere posseduto alla data di scadenza del termine previsto dal primo comma del precedente articolo 1.
3. L'accertamento dell'idoneita' fisica verra' effettuato con i criteri della revisione di cui al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12.
4. L'utilizzazione avverra' nelle mansioni per le quali il personale sara' stato riconosciuto fisicamente idoneo a norma del precedente comma.
5. In mancanza dei requisiti fisici richiesti per l'inquadramento nella qualifica per la quale il dipendente concorre, l'inquadramento stesso sara' effettuato nella qualifica iniziale di un gruppo inferiore per la quale il concorrente sia riconosciuto fisicamente idoneo e sempreche' per detta qualifica risultino vacanze di posti dopo che siano state esaurite le relative graduatorie.
Art. 3
1. L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel periodo intercorrente fra il 1 marzo 1972 e il 31 agosto 1972.
2. In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore.
3. In mancanza del titolo di studio di licenza elementare l'interessato dovra' presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.
Art. 4
1. Gli inquadramenti di cui all'articolo 1 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto, ad integrazione degli organici del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, nei seguenti quantitativi di posti:
1) personale degli uffici . . . . . . . . . . . . . . n. 48
personale dell'esercizio . . . . . . . . . . . . . " 1.428
2. Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, ripartira' fra le singole qualifiche interessate all'inquadramento, i sopraindicati contingenti di posti in aumento.
Le vacanze nelle qualifiche interessate all'inquadramento, limitatamente agli aumenti di organico del personale dell'esercizio di cui al precedente comma, e di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, eventualmente residuate dopo la sistemazione del personale di cui all'articolo 1 della presente legge e di cui all'articolo 6 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, saranno coperte per una sola volta, mediante concorsi speciali per titoli, cui potranno partecipare i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di servizi non assunti in gestione diretta dall'Azienda, svolti con continuita' nell'ambito dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Sono ammessi all'inquadramento di cui al precedente comma i lavoratori occupati per uno dei servizi predetti alla data del 1 settembre 1972 e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano continuato ad intrattenere rapporto di lavoro, per lo espletamento di servizi ferroviari, con imprese appaltatrici.
I requisiti per l'inquadramento sono quelli indicati dall'articolo 2 della presente legge, fatta eccezione per il limite massimo di eta' che non deve superare il 45° anno.
Gli interessati verranno iscritti in graduatorie compartimentali distinte per ciascuna delle qualifiche in cui l'inquadramento viene effettuato secondo le modalita' e i criteri indicati nel precedente articolo 3.
Art. 5
1. Per gli inquadramenti di cui alla presente legge il direttore generale delle ferrovie dello Stato, con propria deliberazione, emanera' un quadro di corrispondenza tra le mansioni svolte dai dipendenti delle ditte appaltatrici e le mansioni proprie delle varie qualifiche del personale ferroviario di ruolo.
2. Per i concorsi di inquadramento sono nominate dal direttore generale delle ferrovie dello Stato apposite commissioni compartimentali, comprendenti i rappresentanti del personale con i criteri delle commissioni di avanzamento.
Art. 6
1. Il personale inquadrato ai sensi degli articoli 1 e 4 della presente legge viene collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'eta' di cui al quadro n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077.
2. Al personale medesimo, in caso di cessazione dal servizio, compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purche' abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico, purche' abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.
3. Al personale stesso, in caso di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta', si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della predetta anzianita' minima per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato.
4. Il personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e che all'atto di entrata in vigore di essa abbia superato il 50° anno di eta', anziche' essere iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato viene assicurato, ove gia' non lo sia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
5. Il collocamento a riposo del personale di cui al precedente comma avviene al compimento del 60° anno di eta' nel caso in cui il quadro n. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, preveda l'esonero al compimento del 58° anno.
Art. 7
1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 980 milioni, gravera' sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. Agli oneri indicati, relativi agli anni finanziari 1973 e 1974, l'Azienda provvedera', fino alla concorrenza dei predetti importi di lire 980 milioni per ciascun anno, con sovvenzioni del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondenti riduzioni dei fondi iscritti ai capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1973 e 1974.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI