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Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1973, il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, e' integrato a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.

2. Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio e' elevata di lire 2.000 giornaliere.

Art. 2

1. Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente e' corrisposta agli aventi diritto, dalle regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.

Art. 3

1. Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, e' fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.

2. Tali termini dovranno essere sostituiti da "morbo di Hansen", hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni, 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni, 10 milioni, 5 milioni, e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per lo anno 1974.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - GUI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI