Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonche' interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, gia' modificato dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio commerciale del porto di Venezia e' affidato al Provveditorato al porto.
Il Provveditorato e' ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:
a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della manodopera che vi e' adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuali, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;
b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;
c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviari secondo gli accordi conclusi con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e del regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;
e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;
f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;
g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.
Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia".
Art. 2
1. L'articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, e' sostituito dal seguente:
"Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente".
Art. 3
1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 25 maggio 1939, n. 918, e' sostituito dal seguente:
"Il direttore generale e' nominato dal Ministro per la marina mercantile su proposta del consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile".
Art. 4
1. I numeri 5) e 6) dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, numero 1664, sono sostituiti dai seguenti:
"5) il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia o un suo delegato, e il presidente dell'associazione tra le case di spedizione, spedizionieri e agenti marittimi della provincia di Venezia o un suo delegato;
6) i due rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriali dei lavoratori, che fanno parte del consiglio di amministrazione".
Art. 5
1. L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, e' da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto sia quelle intercategoriali dei lavoratori avranno in seno al consiglio di amministrazione due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI