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Adeguamento di limiti di somma previsti dal regolamento per i canali dell'antico demanio, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, a quelli previsti dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83, ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma e' soppresso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 gennaio 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI