Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, puo' essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale puo' autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese".
Art. 2
1. Al primo comma dell'articolo 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' aggiunto il seguente inciso:
"h) per alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda".
Art. 3
1. La prima parte del primo comma dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituita dalla seguente:
"Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni: ".
2. Il punto d) dello stesso articolo 115, primo comma, e' modificato come segue:
"d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda".
Art. 4
1. Il punto g) dell'articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' modificato come segue:
"g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorita'".
Art. 5
1. Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' inserito il seguente comma:
"Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia".
Art. 6
1. Il primo comma dell'articolo 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dai seguenti commi:
"In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o piu' inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia.
Terminati gli accertamenti, l'autorita' competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilita' di questi".
Art. 7
1. Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente:
"Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facolta' di farsi assistere da persona di sua fiducia".
Art. 8
1. Il testo dell'articolo 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' cosi' modificato:
"Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni:
sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore;
retrocessione;
revoca;
destituzione;
comportano, per il personale in prova, il licenziamento.
Autorita' competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, e' il direttore generale.
Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, e' prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facolta' di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorita' previste dall'articolo 125.
In questo caso, il personale in prova e' punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed e' applicabile altresi' l'articolo 124 (circostanze attenuanti)".
Art. 9
1. All'articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e' aggiunto il seguente comma:
"Con le stesse modalita' di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI