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Aumento della quota di partecipazione dell'Italia allo aumento del capitale della Banca asiatica di sviluppo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica di sviluppo, istituita a termine dell'accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 4 ottobre 1966, n. 907, e' aumentata di 30 milioni di dollari USA.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi per provvedere ai versamenti relativi all'aumento della quota di partecipazione italiana al capitale della Banca asiatica, di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

1. In corrispondenza di ciascun versamento effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca asiatica il Ministro per il tesoro e' autorizzato a rilasciare in contropartita a detto Ufficio certificati speciali di credito fino alla concorrenza del controvalore in lire italiane del predetto importo complessivo di 30 milioni di dollari USA.

Art. 4

1. I certificati speciali di credito sono ammortizzabili in 10 anni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.

2. Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabiliti i tagli, le caratteristiche e ogni altra condizione dei certificati di credito ed il relativo piano di ammortamento.

3. Tali certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

4. Il Ministro per il tesoro e' altresi' autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse dell'1 per cento annuo sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca asiatica per il periodo di tempo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

Art. 5

1. I rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge saranno regolati con apposita convenzione da stipularsi dal Ministro per il tesoro con l'Ufficio italiano dei cambi e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Art. 6

1. All'onere relativo al pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 4, valutato in L. 9.400.000 per l'anno finanziario 1973 ed in L. 25.600.000 per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. All'onere relativo all'eventuale versamento della rata capitale, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun esercizio, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - LA MALFA - Moro - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI