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Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonche' modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, deve essere inquadrato nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella posseduta nel gruppo esecutivo di provenienza alla data di adozione dei relativi provvedimenti d'inquadramento, salvo quanto previsto dallo articolo 3 della presente legge.

Art. 3

1. Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 - all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilita' organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro confronti - e' data facolta' di chiedere il rinvio dell'inquadramento stesso ad una data successiva al verificarsi di detta disponibilita' organica.

2. In tal caso, qualora il personale abbia ottenuto nel frattempo promozioni nel gruppo esecutivo di appartenenza, l'inquadramento e' deliberato, a domanda, nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella da ultimo conseguita nel gruppo esecutivo, con decorrenza coincidente con la data di acquisizione della nuova qualifica.

Art. 4

1. L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazione dell'anzianita' maturata nella posizione di provenienza.

Art. 6

1. Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, dai dipendenti gia' inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'utilizzazione delle vacanze, dalla qualifica rivestita da questi ultimi.

2. Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 dicembre 1967 sono disposti con decorrenza 1 gennaio 1968.

3. A partire dal 1 gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 7

1. I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli uffici ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa sono ammessi, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di partecipazione del relativo provvedimento, all'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, purche' alla predetta data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultino in possesso del requisito di utilizzazione previsto dall'articolo 16, secondo comma, della medesima legge.

Art. 9

1. La data 1 gennaio 1971 indicata nell'articolo 5 della legge 20 ottobre 1971, n. 880 e' sostituita con la data 1 luglio 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI