Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennita' di Trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I rimborsi e le indennita' spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale e' imbarcato.
Art. 2
1. Nel caso di destinazione del capo famiglia imbarcato da una ad altra nave di sede diversa, i rimborsi e le indennita' di trasferimento sono concessi soltanto qualora la famiglia abbia effettivamente trasferito la propria residenza nella stessa sede di dislocazione della nave dalla quale il capo famiglia e' trasferito.
Art. 3
1. Qualora la nave sulla quale il capo famiglia e' imbarcato venga trasferita ad altra sede di assegnazione, il personale interessato potra' chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia nel comune che e' sede di nuova assegnazione dell'unita' soltanto dopo un periodo di due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unita' stessa.
2. Anche in questo caso e' necessario che la famiglia abbia effettivamente fissato la propria residenza nella sede di dislocazione della nave.
Art. 4
1. Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potra' trasferire la famiglia stessa nel comune che e' sede di assegnazione della nave.
Art. 5
1. Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e' abrogato.
Art. 6
1. All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte nell'anno 1974 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI