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Costruzione da parte degli istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato il limite di impegno di L. 132.000.000 per la concessione in favore degli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio del contributo previsto dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per i mutui che gli istituti medesimi contrarranno con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione ai militari di truppa della guardia di finanza in servizio continuativo.

2. Il programma di localizzazione degli alloggi di cui al precedente comma sara' approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

3. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo anzidetto sono iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno 2007 in ragione di annue lire 132 milioni.

Art. 2

1. Le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3

1. I canoni di affitto sono determinati con le modalita' di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

2. L'assegnazione potra' essere disposta soltanto limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e dovra', in ogni caso, essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 132.000.000 annui, si fara' fronte, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione del capitolo 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI - LAURICELLA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI