Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche;
in mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica o sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'E.G.A.M. e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".
Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', del Consorzio di credito per le opere pubbliche; mutui debitamente garantiti per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare, pubblica e sovvenzionata e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'EGAM e di societa' a queste collegate, nonche' di societa' per azioni nazionali quotate in borsa da almeno cinque anni".
Art. 2
1. Al numero 14) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' aggiunto il seguente capoverso:
"Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nel precedente numero 5) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI