diritto.io

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, recante norme per l'organizzazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e' cosi' modificato, "Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.

2. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

4. I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste al n. 5) dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilita'.

Art. 2

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il collegio dei revisori, che sara' integrato a norma dell'articolo che precede, dura in carica cinque anni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI