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Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attivita' delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attivita' superino la durata di tre giorni.

Art. 2

1. I titolari o i gestori delle aziende di cui all'articolo precedente dovranno rivolgere al sindaco domanda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di termine della chiusura o della sospensione, nonche' l'ubicazione dell'esercizio.

2. La prescrizione di cui al precedente comma potra' essere adempiuta anche tramite le organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a piu' aziende.

3. La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede l'autorizzazione.

4. I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed eccezionale.

Art. 3

1. Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attivita' ove da cio' non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune sia aperto al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei servizi del ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende ed attivita'.

2. Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potra' invitare le organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se ne ravvisi la necessita', programmi adeguati di chiusure per turni delle aziende.

Art. 4

1. L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.

2. Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa dovra' essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura e, quando la legge preveda obblighi al riguardo, gli estremi dell'autorizzazione o comunque della domanda inoltrata.

Art. 5

1. Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attivita' omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione, effettui una chiusura od una sospensione di attivita' in giorni e periodi diversi, e' punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.

2. Inoltre il sindaco con propria ordinanza puo' prescrivere la riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sara' fissato.

3. Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 30.000 e' punita l'infrazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI