Modificazioni agli articoli 1, punto 1; 4, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' integrato come segue:
"c) per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle manovre la durata settimanale del lavoro ordinario e' di 36 ore, distribuite di regola su cinque giornate lavorative".
Art. 2
1. L'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' sostituito dal seguente:
"In caso di coincidenza di una festivita' infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festivita' infrasettimanale.
Se il riposo settimanale impegna la meta' o meno del giorno di festivita' infrasettimanale, il trattamento di cui sopra e' ridotto alla meta'.
Per le festivita' di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, per le festivita' infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo".
Art. 3
1. L'articolo 5, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' sostituito dal seguente:
"Quando il servizio e' svolto a turno fra vari dipendenti, questi non possono essere utilizzati in servizio notturno per piu' di due volte, anche consecutive, fra due riposi settimanali previsti dal turno".
Art. 4
1. L'articolo 10, punto 2, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' sostituito dal seguente:
"I servizi notturni possono essere non piu' di due, anche consecutivi, fra due riposi settimanali.
I servizi notturni non devono essere piu' di dodici in un periodo di trenta giorni. In un periodo di trenta giorni devono essere assicurate quindici notti nei riposi giornalieri e settimanali trascorsi in residenza".
Art. 5
1. L'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, e' sostituito dal seguente:
"Per il personale di macchina utilizzato alle manovre o tradotte con agente unico la durata della settimana lavorativa e' di trentasei ore".
Art. 6
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1 giugno 1972. Resta fissata al 1 gennaio 1974 la decorrenza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 hanno efficacia dal 1 ottobre 1973.
Art. 7
1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1972, in lire 4.500 milioni per il 1973 e in lire 16.000 milioni per il 1974 e per gli anni successivi, gravera' sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
2. Al complessivo onere di lire 5.600 milioni relativo agli anni 1972 e 1973, l'Azienda provvedera' con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
3. All'onere di lire 16.000 milioni relativo all'anno 1974, l'Azienda provvedera' con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI