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Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, di interventi straordinari con priorita' per i settori appresso indicati, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire 20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975 e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:

  1. a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;

  2. b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;

  3. c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;

  4. d) realizzazione da parte di cooperative e loro consorzi o di enti di sviluppo di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti.

2. Le predette somme saranno ripartite fra le regioni interessate dal CIPE, su proposta del Ministro per la agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2

1. Per l'attuazione della presente legge saranno osservati i seguenti principi fondamentali:

  1. 1) i contributi in conto capitale per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per opere a servizio di una pluralita' di aziende agricole interessanti uno o piu' nuclei stabili di famiglie, residenti anche in borgate rurali, indipendentemente dal numero degli abitanti; negli altri casi, il contributo non potra' superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

  2. 2) i contributi per le iniziative di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 1 potranno essere concessi fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1978, sara' stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sara' coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalita' che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 marzo 1974
LEONE
RUMOR - FERRARI-AGGRADI
- MORO - LA MALFA -
GIOLITTI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI