Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme.
Art. 2
1. Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonche' i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attivita' in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso centri di fecondazione, facolta' universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanita' che approva i programmi dei corsi stessi.
2. Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.
3. Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.
4. La commissione prevista dai precedenti commi e' nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 3
1. Ai corsi di cui al primo comma del precedente articolo potranno essere ammessi coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e che siano in possesso della licenza elementare.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30, COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280
Art. 5
1. Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalita' nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.
2. Il veterinario provinciale puo' nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia.
3. Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009, rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1974
LEONE
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Visto, il Guardasigilli: ZAGARI