Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri e' corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonche' il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra.
2. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio.
3. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1 gennaio 1974.
Art. 2
1. All'onere annuo di lire 1.040.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974 sara' fatto fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario suddetto.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1974
LEONE
RUMOR - ANDREOTTI - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI