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Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Il Consiglio direttivo e' nominato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed e' composto:
a) del presidente dell'Istituto;
b) del direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa;
c) del presidente del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato progetti navi del Ministero della difesa;
e) del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
f) dell'ispettore generale capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
g) del presidente del Registro navale italiano;
h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
i) del direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di segretario del consiglio;
l) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
m)
di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle societa' armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8;
n)
di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal personale medesimo.
I membri di cui alle lettere h), l), m) ed n) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e del Ministro per la marina mercantile.
Il consiglio direttivo, per giustificati motivi, puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sara' nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto".

Art. 2

1. L'articolo 7 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Il riscontro della regolarita' amministrativa e contabile della gestione dell'Istituto e' effettuato da un collegio di revisori nominato dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile e composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato), con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, ed uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile, su designazione delle amministrazioni interessate.
Il collegio dura in carica quattro anni ed i singoli membri possono essere riconfermati.
Ai revisori e' attribuito un compenso annuo la cui misura sara' stabilita, per l'intero periodo di durata del loro incarico, dal Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri della marina mercantile e del tesoro".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 1974
LEONE
RUMOR - ANDREOTTI - COPPO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI