Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non e' consentita l'uscita del personale per la refezione.
2. Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessita'.
Art. 2
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:
a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;
b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;
c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;
d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, cui saranno corrisposte le stesse competenze spettanti al personale addetto agli altri servizi;
e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.
Art. 3
1. Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 e costituito un comitato di non piu' di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa e' istituita.
2. Il comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.
4. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.
Art. 4
1. La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense aziendali, sara' rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1 settembre 1972, mediante decreto del Ministro per le finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.
2. Con le stesse modalita' sara' provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.
3. Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
Art. 5
1. Le spese per le mense aziendali saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.
2. Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1 settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sara' fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI