Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il diritto di utilizzare giacimenti . . . per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato.
2. L'attivita' diretta a tale fine e' disciplinata dalla presente legge.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164
Art. 3
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
5. La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.2
6. La concessione e' regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
8. Se la concessione e' intestata a piu' titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
9. Il trasferimento della concessione . . . di stoccaggio e' consentito solo . . . previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato . . ..
Art. 4
1. I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali e' rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale.
2. Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, oppure possono essere disposte d'ufficio dallo stesso Ministero.
Art. 5
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
2. La concessione scaduta puo' essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
Art. 6
1. La concessione di stoccaggio cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza.
2. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza apporvi condizione alcuna.
3. Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi puo' pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
6. Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo puo' estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il concessionario.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
Art. 7
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164.
2. Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita' immesse ed estratte.
3. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa.1
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2004, N. 330
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164
Art. 10
1. Resta ferma l'osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonche' per la utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1974
LEONE
RUMOR - DE MITA - TANASSI - COPPO - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI