Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 da ripartire in ragione di L. 500.000.000 per sei anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1974, per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
Art. 2
1. All'onere annuo di L. 500.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. E' autorizzata la vendita dei beni immobili disponibili, adibiti a sedi di scuole e di istituti di cultura, di pertinenza del patrimonio dello Stato e situati all'estero, quando la loro conservazione al detto patrimonio risulti non conveniente e non risponda agli scopi per i quali gli immobili stessi vennero costruiti o acquistati.
2. Essi verranno indicati con decreto da emanarsi dal Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
3. La vendita puo' essere effettuata a trattativa privata o mediante licitazione privata, quando il valore degli immobili, ragguagliato in valuta italiana, non superi rispettivamente L. 15.000.000 e L. 30.000.000; in tutti gli altri casi la vendita sara' effettuata mediante il sistema dei pubblici incanti.
4. Qualora sussistano particolari ragioni di convenienza o di utilita', da indicarsi nel decreto di cui al primo comma del presente articolo, i beni immobili disponibili di pertinenza dello Stato potranno essere ceduti in permuta di altri immobili qualunque sia il loro valore.
5. Se la legge locale vieta il trasferimento di beni immobili, gli immobili di cui ai precedenti commi possono formare oggetto di negozi consentiti dalla stessa legge locale che permettano di perseguire indirettamente gli scopi della vendita o della permuta.
6. Nei paesi in cui non si rende possibile, a termine della legge locale, l'esperimento dell'asta pubblica e della licitazione privata e che saranno determinati con decreti del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, l'alienazione degli immobili puo' avere luogo mediante contratti di vendita o di permuta a trattativa privata qualunque sia il valore degli immobili.
Art. 4
1. I ricavi derivanti dalla vendita ed i conguagli delle permute di cui al precedente articolo 3 affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
2. In relazione ai versamenti di cui al precedente comma, con decreti del Ministro per il tesoro saranno effettuate assegnazioni di fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta a quelli autorizzati dalla presente legge, nel limite massimo di lire due miliardi. Tali fondi saranno impiegati per la ricostruzione e l'acquisto di stabili da destinare a sedi di scuole e di istituti di cultura, in luogo di quelli venduti o permutati, ovvero in relazione a comprovate esigenze che si dovessero manifestare tra il 1974 ed il 1979 oltre a quelle a cui si fara' fronte con la spesa indicata nell'articolo 1 della presente legge.
Art. 5
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, presentera' al Parlamento una relazione contenente il primo programma di massima degli interventi. Dei programmi successivi si dara' analogamente notizia nella relazione allo stato annuale di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1974
LEONE
RUMOR - MORO - COLOMBO - TANASSI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI