Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle universita' e' corrisposta una indennita', con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianita'.
2. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennita' di cui al precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalita' di cui allo articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.
Art. 2
1. Nei casi di complessi o istituti convenzionati tra universita' ed enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, il personale di ruolo non medico in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attivita' assistenziali, previa deliberazione dell'ente ospedaliero anche in relazione ai necessari adeguamenti delle dotazioni organiche in conformita' alle vigenti leggi, passa a domanda alle dipendenze dell'ente ospedaliero medesimo. Sara' in ogni caso salvaguardato il riconoscimento delle posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite nei ruoli di provenienza e, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, si provvede alla ricongiunzione del precedente con il nuovo servizio ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.
2. Negli stessi casi gli enti ospedalieri deliberano altresi' il passaggio a domanda alle proprie dipendenze del personale non medico non di ruolo in servizio presso gli istituti clinici universitari e di fatto adibito all'espletamento di attivita' assistenziali, con il riconoscimento, in conformita' alle norme dell'ordinamento del personale ospedaliero, del servizio comunque prestato alle dipendenze dell'amministrazione universitaria.
3. Il personale che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi deve in ogni caso presentare domanda all'ente ospedaliero competente entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adozione delle prescritte deliberazioni da parte degli enti ospedalieri.
4. Gli enti ospedalieri stabiliranno i criteri e le modalita' dei passaggi di cui ai precedenti commi sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale e facendo in ogni caso salvi i diritti e le aspettative del personale gia' in servizio alle proprie dipendenze.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per il personale non medico degli istituti clinici universitari adibito di fatto all'espletamento di attivita' assistenziali nei reparti del policlinico "Umberto I".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 maggio 1974
LEONE
RUMOR - MALFATTI - V. COLOMBO - E. COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI