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Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. All'articolo 1 del regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, e' aggiunto il seguente comma:
"Alle riunioni della giunta permanente partecipa il presidente del collegio dei revisori o un componente da lui delegato di volta in volta".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1974
LEONE
RUMOR - LAURICELLA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI