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Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nei riguardi del personale a rapporto di impiego e a rapporto di lavoro dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana nonche' del personale dell'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman", in servizio presso le rispettive unita' ospedaliere alla data dei decreti di costituzione in enti ospedalieri delle unita' stesse, ovvero successivamente a tale data per il completamento di concorsi di assunzione o in applicazione di leggi sul collocamento obbligatorio, e che passa agli enti ospedalieri medesimi ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza, sono riconosciuti ai fini dei corrispondenti trattamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

2. I contributi base e a percentuale relativi ai servizi o periodi di cui al precedente comma, versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e nei fondi integrativi o sostitutivi di detta assicurazione, ove costituiti, sono trasferiti alle casse pensioni insieme con i relativi interessi composti al saggio annuo del 3 per cento dal 31 dicembre dell'anno in cui si riferiscono al 31 dicembre dell'anno precedente quello del passaggio.

3. Per il personale titolare di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti che passa agli enti ospedalieri il trasferimento di cui al comma precedente e' limitato ai contributi afferenti ai fondi integrativi di detta assicurazione.

4. Le casse pensioni e l'INADEL subentrano a tutti gli effetti agli istituti di provenienza nei rapporti in essere tra questi ultimi ed il rispettivo personale per il quale non sia stato ultimato il versamento dei valori di riscatto per il riconoscimento dei servizi o periodi utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e di quiescenza.

5. Il disavanzo determinato dall'operazione di cui al secondo comma nei confronti dei fondi integrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' ripianato con prelevamento di pari importo a carico della gestione dell'assicurazione per la tbc.

6. L'importo dell'ordinaria indennita' di fine servizio o di anzianita' maturato alla data del passaggio agli enti ospedalieri e' trasferito all'INADEL - gestione previdenza.

7. Il versamento delle somme di cui ai precedenti commi sara' effettuato in dieci annualita' costanti posticipate, calcolate al saggio del 5 per cento.

Art. 2

1. Al personale contemplato nell'articolo 1, o ai loro superstiti, alla data di cessazione dal servizio spetta, a carico delle casse pensioni, il trattamento piu' favorevole tra quello determinato in base agli ordinamenti delle casse stesse e quello attribuibile alla corrispondente qualifica esistente nell'ente di provenienza, applicando a tal fine le tabelle di equiparazione delle qualifiche unite alla presente legge. Per gli eventuali futuri miglioramenti, i trattamenti risultanti sono considerati, in ogni caso, alla stessa stregua dei trattamenti delle predette casse pensioni.

2. Nel caso contemplato dal terzo comma dell'articolo 1, qualora l'applicazione del comma precedente comporti il diritto al trattamento nella forma della pensione, le casse corrispondono l'intero trattamento e si sostituiscono nei diritti del titolare della pensione verso l'INPS per quanto attiene l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

3. Criterio analogo a quello indicato nel comma precedente si segue nei casi in cui l'applicazione del primo comma comporti il diritto a pensione, laddove l'applicazione delle norme preesistenti avrebbe comportato il diritto all'indennita' una volta tanto a carico delle casse pensioni e sussista il diritto all'assegno vitalizio da parte dell'INADEL, in base al periodo d'iscrizione all'Istituto stesso.

Art. 3

1. Al personale contemplato nell'articolo 1 o ai loro superstiti e' garantito, a carico dell'INADEL, il trattamento di buonuscita spettante secondo gli ordinamenti di tale Istituto.

2. Agli interessati, ove non lo facciano subito in sede di trasferimento, e' data facolta' di chiedere, a fine carriera, il trattamento piu' favorevole tra quello che spetterebbe al pari grado esistente presso gli istituti di provenienza, applicando le tabelle di equiparazione indicate al precedente articolo 2, e quello spettante secondo la normativa vigente presso l'INADEL.

3. Nel caso in cui gli interessati richiedano il trattamento degli istituti di provenienza, l'ente ospedaliero versera' all'INADEL la differenza tra tale trattamento e quello risultante dall'ordinamento dell'INADEL stesso.

4. L'INADEL e' autorizzato a trattenere in unica soluzione, sulle indennita' di fine servizio, le somme a qualsiasi titolo eventualmente ancora dovute agli istituti di provenienza dai singoli dipendenti trasferiti e ad effettuare il versamento di dette somme agli istituti creditori.

Art. 4

1. Al personale contemplato nell'articolo 1 e ai loro familiari compete l'assistenza di malattia secondo la legislazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Art. 5

1. Salvo quanto gia' disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facolta' di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri.

2. Dall'esercizio della facolta' di cui al precedente comma - da effettuare con apposita domanda rivolta all'INPS tramite l'ente ospedaliero - sono esclusi coloro che, in relazione alla loro specializzazione, non possono essere adeguatamente impiegati nelle restanti attivita' dell'Istituto o per i quali il rapporto di impiego con l'INPS, per effetto di particolari disposizioni legislative, e' sorto in diretta connessione con le rispettive sedi di servizio.

3. I dipendenti a rapporto d'impiego assunti dall'INPS in forza di disposizioni a favore degli ex tbc possono esercitare la facolta' di opzione secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente articolo.

4. Il numero delle domande da accogliere per le singole qualifiche, i criteri generali da adottare per l'accettazione delle domande stesse, le modalita' attinenti all'inquadramento ed al trattamento del personale ammesso all'esercizio della facolta' di rimanere in servizio presso l'INPS sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti.

5. Nei limiti dei posti di organico disponibili, da accertarsi mediante deliberazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri scorporati, il personale a rapporto di impiego dell'INAIL, in servizio presso le rispettive unita' ospedaliere alla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri medesimi, ha facolta' di optare per questi enti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 non si applicano al personale che, in applicazione dell'articolo 5, rimanga alle dipendenze dell'INPS, ne' al personale che abbia risolto per qualunque causa il rapporto d'impiego o di lavoro con gli istituti di provenienza prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Salvi gli effetti dell'anzianita' contributiva determinata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non si applicano altresi' al personale considerato dallo stesso articolo 1 che, successivamente al suo inquadramento presso l'ente ospedaliero costituito in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, modifichi la propria qualifica per cause non collegabili allo svolgimento della carriera di appartenenza alla data del suddetto inquadramento e riconducibili ad atti di volonta' del personale medesimo.

Art. 7

1. Il rapporto d'impiego e di lavoro del personale di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta disciplinato, anche per quanto attiene al trattamento di quiescenza, di previdenza e di malattia, dalle disposizioni relative alle categorie di personale di cui faceva parte il personale medesimo alla data del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero in applicazione dell'articolo 3, comma secondo, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ovvero alla data della successiva immissione in servizio per il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

2. Sono irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati per l'attivita' svolta presso l'ente ospedaliero fino alla risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

3. Sono altresi' irripetibili le maggiori somme percette dagli interessati che hanno esercitato la facolta' prevista dal primo comma del precedente articolo 5.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 6, nonche' quelle di cui all'articolo 5, si applicano anche nei confronti del personale che ai sensi dell'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sia passato alle dipendenze dell'ente ospedaliero prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

1. Salve le fattispecie contemplate dal primo comma dell'articolo 1, al personale assunto in servizio dall'INPS, dall'INAIL, dalla Croce rossa italiana e dall'Istituto superiore di odontoiatria "George Eastman" di Roma, a decorrere da data non anteriore a quella del decreto di costituzione dell'ente ospedaliero, cui e' stato assegnato all'atto della prima nomina, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Art. 9

1. Le somme per gli oneri relativi al personale, erogate dagli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge per il periodo successivo alla data di costituzione in enti delle unita' ospedaliere ad essi appartenute e fino alla data dei decreti di cui all'articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono recuperate nei confronti dei singoli enti ospedalieri mediante compensazione con le rette di degenza dovute sino alla data di detti decreti; l'eventuale eccedenza a credito degli istituti originari viene ammortizzata in un numero di rate semestrali da concordarsi tra gli enti ospedalieri e gli istituti medesimi.

Art. 10

1. Per il personale dipendente dal complesso sanatoriale di Sondalo i termini per l'esercizio del diritto di opzione, previsto dal precedente articolo 5, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1974
LEONE
RUMOR - BERTOLDI - COLOMBO E. - COLOMBO V.
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI