Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.700 milioni a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
Art. 2
1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare 6.200 milioni del citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonche' delle agenzie di stampa italiane collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.
2. La misura di tale integrazione e' determinata in rapporto alla quantita' di carta utilizzata nel 1973 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalita' decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, saranno stabilite la misura e le modalita' di erogazione della integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma e verra' istituita una commissione con il compito di risolvere eventuali questioni connesse all'applicazione della presente legge.
Art. 3
1. La residua somma di lire 1.500 milioni del contributo di cui all'articolo 1 sara' destinata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in relazione agli aumenti del prezzo della carta verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1973, alla rivalutazione, per tale periodo, della misura della integrazione generale sul prezzo della carta corrisposta in via ordinaria ai giornali quotidiani.
Art. 4
1. All'onere di 7.700 milioni di lire derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede: quanto a lire 6.500 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e quanto a lire 1.200 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1974
LEONE
RUMOR - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI