Adesione all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947, relativo alla creazione di un Ufficio Internazionale dei brevetti, riveduto a L'Aja il 16 febbraio 1961 e sua esecuzione ed approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di un'agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo de L'Aja del 6 giugno 1947 relativo alla creazione di un Ufficio internazionale dei brevetti, riveduto a l'Aja il 16 febbraio 1961, con relativo protocollo.
2. E' approvato l'accordo tra il Governo italiano e l'Istituto internazionale dei brevetti per l'istituzione di una agenzia dell'Istituto in Italia, concluso a Roma il 17 aprile 1972.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 20 e 17 degli accordi stessi.
Art. 3
1. Per provvedere alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, ivi comprese quelle relative alla installazione dell'agenzia di cui all'articolo 1 ed al concorso negli oneri di funzionamento dell'agenzia stessa, e' autorizzata la spesa di lire 350 milioni in ragione di anno da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni in ragione di anno, si provvede, per ognuno degli anni finanziari 1973 e 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni medesimi.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 luglio 1974
LEONE
RUMOR - MORO - ZAGARI - TAVIANI - COLOMBO - DE MITA - BERTOLDI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI