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Adeguamento dell'indennita' di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, e' sostituito dal seguente:
"Agli assistenti e custodi demaniali, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, e' concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.
In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennita' mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".

Art. 2

1. All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sara' fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 1974
LEONE
RUMOR - TANASSI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI