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Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero

Testo vigente

Capo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"Ai parroci e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973.
Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".

Art. 2

1. L'articolo 4 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficio ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore".

Art. 3

1. L'articolo 5 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"La liquidazione delle attivita' e delle passivita' del beneficio ha luogo prendendo per base la situazione economico-patrimoniale di esso presentata dal parroco, e l'accertamento della medesima da parte dell'amministrazione e' fatto con le norme contenute negli articoli seguenti e tenendo presenti:
a) il verbale di immissione in possesso o di consegna delle temporalita' beneficiarie;
b) gli accertamenti dei redditi gia' eseguiti dagli uffici finanziari;
c) ogni altro elemento di cui l'amministrazione sia in possesso, o che ritenga necessario richiedere all'interessato".

Art. 4

1. L'articolo 6 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:
"Il reddito dei beni immobili va stabilito in base ai contratti di locazione in corso alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario o in base a stima dell'ufficio tecnico erariale".

Art. 5

1. Il secondo comma dell'articolo 8 del predetto testo unico e' soppresso.

Art. 6

1. L'articolo 9 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Le prestazioni attive corrisposte in generi o derrate, vanno calcolate in equivalente monetario corrispondente alla media delle mercuriali della camera di commercio relative al triennio anteriore alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario".

Art. 7

1. L'articolo 10 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono determinati - salvo che il parroco non li abbia dichiarati in misura maggiore nella situazione economico-patrimoniale di cui all'articolo 5 - in ragione di L. 2.000, L. 3.000 e L. 5.000 per ogni cinquecento abitanti della parrocchia o frazione di cinquecento, rispettivamente per parrocchie site in comuni con popolazione fino a 100.000, fino a 500.000 ed oltre i 500.000 abitanti".

Art. 8

1. L'ultimo comma dell'articolo 11 del predetto testo unico e' soppresso.

Art. 9

1. L'articolo 12 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sui terreni e sui fabbricati e' dedotta sulla base della media del triennio di cui all'articolo 9.
Per le nomine dei nuovi investiti avvenute fino al 31 dicembre 1976 e' dedotta la media dell'ammontare dei tributi sui terreni e sui fabbricati del triennio 1971-1973".

Art. 10

1. L'articolo 13 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'imposta locale sui redditi gravante sulle rendite prebendali e sui proventi casuali computati nell'attivo della liquidazione e' ammessa nella somma dovuta e pagata nell'anno cui e' riferito l'accertamento del reddito beneficiario".

Art. 11

1. L'articolo 15 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' compreso tra le passivita', nell'ammontare corrisposto alla data cui si riferisce l'accertamento del reddito beneficiario, il premio di assicurazione contro i danni dell'incendio e del fulmine, limitatamente ai fabbricati rustici ed urbani, compresa la casa canonica".