Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi due commi e' aggiunto il seguente terzo comma:
"Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37".
2. All'articolo 39 della suddetta legge e' inoltre aggiunto il seguente ultimo comma:
"L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioe' nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed e' spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza e' dichiarata immediatamente eseguibile".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1974
LEONE
RUMOR - TAVIANI - ZAGARI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI