Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa complessiva di L. 34.650.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e applicazione nel campo spaziale, in particolare i programmi Sirio e San Marco D, in armonia e con le finalita' della partecipazione italiana ai programmi spaziali europei.
2. I programmi e le attivita' di cui al presente articolo sono attuati sotto la vigilanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ....
Art. 2
1. L'Universita' di Roma per la attivita' del Centro ricerche aerospaziali potra' godere di finanziamenti dal Consiglio nazionale delle ricerche fino alla concorrenza di L. 6.650.000.000, di cui L. 3.000.000.000 per il 1974 e lire 3.650.000.000 per il 1975, per il programma San Marco D e per la gestione operativa, manutenzione e migliorie del poligono mobile equatoriale.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella complessiva somma di L. 14.050.000.000 per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, si provvede:
1) quanto alla somma di 2.550.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1972, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi con cio' prorogate le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64;
2) quanto alla somma di 3.500.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1973, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;
3) quanto alla somma di 8.000.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sara' stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui all'articolo 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1974
LEONE
RUMOR - GIOLITTI - COLOMBO - TOGNI - DE MITA - GULLOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI