Nuova denominazione dell'aeroporto di Pisa San Giusto e destinazione al collegamento ferroviario tra Firenze ed il citato aeroporto della somma stanziata per la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'aeroporto di Pisa San Giusto assume, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione di "Aeroporto Galileo Galilei".
Art. 2
1. La somma di lire 8 miliardi, gia' assegnata nell'ambito dei 20 miliardi stanziati dall'articolo 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, alla costruzione dell'aeroporto di Firenze viene destinata al collegamento ferroviario tra la stazione di Firenze-S. Maria Novella e l'aeroporto "Galileo Galilei" di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI