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Modifiche alla legge 19 maggio 1967, n. 378, sul rifornimento idrico delle isole minori

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La spesa annua rimasta a carico del Ministero della sanita' per i contributi di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378, e' elevata a lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1974.

Art. 2

1. All'onere di lire 170 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1974
LEONE
RUMOR - V. COLOMBO - E. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI