Modifiche ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' cosi' modificato:
"Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'articolo 50 entro il 30 giugno 1975".
Art. 2
1. Nei termini di cui al precedente articolo 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 20 della medesima legge.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1974
LEONE
RUMOR - COPPO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI