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Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle universita'

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 1978, N. 46.

2. Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere:

  1. a) la possibilita' di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilita' di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi;

  2. b) la durata in carica non superiore ad un anno;

  3. c) le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualita' di elettore.1

Art. 2

1. L'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e' cosi' modificato:

  1. 1) al decimo comma, lettera h), le parole "tre rappresentanti" sono sostituite dalle seguenti "sei rappresentanti";

  2. 2) il tredicesimo comma e' sostituito dai seguenti:
    "Se gli eligendi siano tre o piu' di tre, il voto e' limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. Per quanto riguarda gli studenti, la votazione comporta la elezione di tutti i loro rappresentanti, nei consigli di amministrazione delle opere universitarie, nei consigli di amministrazione delle universita', nei consigli di facolta', quando si raggiungano le seguenti percentuali degli aventi diritto:
    a) universita' fino a 20.000 studenti iscritti: 20 per cento;
    b) universita' da 20.000 a 50.000 studenti iscritti: 15 per cento;
    c) universita' con oltre 50 mila studenti iscritti: 10 per cento.
    Per i consigli di facolta' le percentuali sono riferite agli studenti iscritti alle facolta' stesse, in base ai parametri indicati nel secondo comma del presente articolo.
    La votazione e' valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore ai quorum indicati nei precedenti due commi; in tal caso e' proporzionalmente ridotto il numero dei rappresentanti, ferma restando comunque la presenza di almeno uno studente nel consiglio di amministrazione delle opere universitarie, di due nel consiglio di amministrazione dell'universita' e, per i consigli di facolta', di uno quando siano previsti cinque rappresentanti, di due quando ne siano previsti sette, di tre quando ne siano previsti nove.
    La mancata partecipazione di una o piu' rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo".

Art. 3

1. Il personale docente e non docente delle universita' e degli istituti di istruzione superiore, per l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea ai fini sindacali e interessanti la vita universitaria, si avvale delle disposizioni di cui alle leggi 18 marzo 1968, n. 249, e 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 4

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee per locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'universita' fermo restando il regolare funzionamento delle attivita' didattiche e scientifiche, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico utile allo svolgimento delle assemblee stesse.

2. Gli organi accademici regolano, secondo criteri generali e oggettivi, l'uso di tali locali in caso di concorso di piu' richieste.

3. Gli studenti eletti nei consigli di facolta', di amministrazione delle universita' e delle opere universitarie, decidono a maggioranza circa la data e le modalita' di convocazione e svolgimento dell'assemblea destinatala formulare il regolamento, che deve essere reso pubblico.

4. Tale regolamento deve stabilire in ogni caso i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee, il numero dei presenti necessario per la validita' di esse, il diritto di tutti gli studenti di parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicita' degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro e' richiesto per assicurare la democraticita' del dibattito e delle conclusioni.

5. Il consiglio di amministrazione accerta la conformita' del regolamento alle norme di cui al comma precedente.

6. Le assemblee possono sollecitare la presa di posizione degli organi accademici, per quanto di competenza di questi ultimi, sulle proprie richieste.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI