Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonche' al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo
Testo vigente
Titolo primo. Modificazioni riguardanti il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile, non puo' essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario".
Art. 2
1. Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"Chi pretende di avere acquistato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, puo' ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso".
Art. 3
1. L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"L'opponibilita' ai terzi delle cause di invalidita' o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, e' regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.
Non sono percio' applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto e' disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa".
Art. 4
1. L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilita' del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile e' regolata dalle norme de codice civile.
Si applicano altresi' le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti".
Art. 5
1. L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.
In questo caso resta salva la responsabilita' del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa e' libera da oneri o da diritti altrui".
Art. 6
1. L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non rinnovata ai termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile".
Art. 7
1. L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"Coloro che, in virtu' delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.
Sono inoltre obbligati, con la responsabilita' indicata nel comma precedente:
a) il curatore dell'eredita' giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;
b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui e' chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopraindicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;
c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;
e) il commissario governativo a societa' cooperative nominato ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;
f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'articolo 592 del codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;
g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato a sensi dell'articolo 2417 del codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.
Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario".
Art. 8
1. L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprieta' o di altri diritti reali su beni immobili, ferme pero' le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto e' disposto dall'articolo II del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonche' gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.
Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni".
Art. 9
1. Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"Chiunque vanti diritti ereditari puo', mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si e' aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualita' di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.
Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredita' e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637".
Art. 10
1. Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis:
"Se il chiamato ha accettato l'eredita', il certificato di cui all'articolo precedente puo' essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse".
Art. 11
1. L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente:
"Se la domanda e' proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.
Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.
Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere".