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Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano, fissato con legge 8 febbraio 1971, n. 79, in lire 160 milioni viene aumentato a lire 250 milioni con decorrenza 1 gennaio 1974.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974, si fa fronte mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1974
LEONE
MORO - SARTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE