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Contributo a favore del Centro d'azione latina, con sede in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per l'anno finanziario 1974 e' autorizzata la concessione di un contributo di L. 20.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma. Per l'anno finanziario 1975, e fino all'anno finanziario 1978, e' autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 30.000.000 a favore del Centro medesimo.

2. Il Centro presentera' al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sulla attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro 30 giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione del Centro stesso.

3. Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento al Centro d'azione latina della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello di cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 2

1. All'onere di L. 20.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 30.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1974
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBo
Visto, il Guardasigilli: REALE