Contributo all'istituto per gli affari internazionali, con sede in Roma
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di L. 30.000.000 per l'anno finanziario 1974 e di L. 45.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1975, 1976 e 1977.
Art. 2
1. L'Istituto per gli affari internazionali presentera' al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ciascun anno il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attivita' svolta, relativi all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro per gli affari esteri provvedera' a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.
2. Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sara' effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.
Art. 3
1. All'onere di L. 30.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo; all'onere di L. 45.000.000, relativo all'anno finanziario 1975, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione per il 1975, corrispondente al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1974.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1974
LEONE
MORO - RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE