Modifiche agli articoli 5 e 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, recante provvidenze per l'assistenza psichiatrica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383 e 21 giugno 1971, n. 515, e' sostituito dal seguente:
"Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
Art. 2
1. All'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e' aggiunto il seguente comma:
"A decorrere dal 1 gennaio 1973 i contributi di cui al precedente comma possono essere concessi anche a quelle province che, pur disponendo di ospedale psichiatrico proprio, siano state costrette, per obiettive e documentate ragioni di carenza di posti letto, ad avvalersi, in base a regolari convenzioni, di istituti ospedalieri eretti in enti morali e non aventi finalita' di lucro, e provvedano a migliorare l'assistenza ai malati di mente secondo i criteri della presente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1974
LEONE
MORO - GULLOTTI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE