diritto.io

Attribuzione della maggiore eta' ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacita' di agire e al diritto di elettorato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Maggiore eta'. Capacita' di agire). - La maggiore eta' e' fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta' si acquista la capacita' di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una eta' diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'eta' inferiore in materia di capacita' a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore e' abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".

Art. 4

1. L'articolo 165 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Il minore capace di contrarre matrimonio e' pure capace di prestare il consenso per tutte le stipulazioni e le donazioni che possono farsi nel relativo contratto, le quali sono valide se egli e' stato assistito dal genitore esercente la patria potesta', dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 90".

Art. 7

1. L'articolo 392 del codice civile e' sostituito dal seguente:
Art. 392. - (Curatore dell'emancipato). - Curatore del minore sposato con persona maggiore di eta' e' il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di eta', il giudice tutelare puo' nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'eta', o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresi' negli atti previsti nell'articolo 165".

Art. 8

1. Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 401. - Limiti di applicazione delle norme. - Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi nell'impossibilita' di provvedere al loro allevamento".

Art. 10

1. Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore eta';
2) gli interdetti per infermita' di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento".