Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le tariffe degli onorari e delle indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei chimici sono stabiliti mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale dei chimici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 1975
LEONE
MORO - REALE - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE