Norme integrative per il personale operaio ex stagionale delle saline dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le norme di cui alla legge 23 novembre 1971, n. 1024, riguardanti il trattamento di quiescenza del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero, se piu' favorevoli, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche al personale operaio inquadrato in ruolo ai sensi del successivo articolo 2, dell'articolo 24 della legge 28 marzo 1962, n. 143, nonche' agli ex stagionali inquadrati in ruolo a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.
Art. 2
1. Ai fini dell'inquadramento in ruolo di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, gli operai che, per causa di forza maggiore (quali malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio), non abbiano potuto prestare servizio per alcuni dei periodi precisati dalle leggi surrichiamate potranno far valere il servizio dagli stessi prestato in una o in tutte e due le campagne salifere o di coltivazione precedenti a quelle suindicate.
2. Nei confronti dei partecipanti ai concorsi di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 360, e 30 maggio 1970, n. 361, non si applica, purche' siano stati riabilitati, la norma contenuta nella seconda parte del secondo comma dell'articolo 13 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.
Art. 3
1. Ai fini dell'applicazione del precedente articolo 2 gli interessati devono presentare - a pena di decadenza - entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla direzione dei monopoli di Stato e non devono aver superato, per le saline il 45° anno di eta' alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143, e per le coltivazioni il 45° anno di eta' al 1 gennaio 1960.
Art. 4
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 e successivi fara' carico al bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 marzo 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE