Aumento dell'aliquota IVA per gli animali vivi della specie bovina
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, indicati nella tabella A), parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del sei per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo e' elevata al 18 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 aprile 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE