Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Testo vigente
Titolo I. Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112.
3. Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
4. Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
5. Essa e' composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112.1
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 4
1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
1) formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili; controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;
2) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle richieste di accesso;
3) disciplina direttamente le rubriche di "Tribuna politica", "Tribuna elettorale", "Tribuna sindacale" e "Tribuna stampa".
2. ...
3. La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della societa' concessionaria.
4. Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione puo' invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; puo', altresi', chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 6
1. Sono riservati dalla societa' concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e a 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, distintamente per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai partiti ed ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative delle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politiche e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.
2. Per le testate dei giornali quotidiani che non siano organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna della stampa.
3. La sottocommissione permanente per l'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare procede almeno trimestralmente,sulla base delle norme stabilite dalla Commissione stessa, all'esame delle richieste di accesso; delibera su di esse, determina il tempo di trasmissione complessivamente riservato all'accesso ai programmi nazionali e locali, provvede alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti ammessi. Le norme emanate dalla Commissione parlamentare devono ispirarsi:
a) all'esigenza di assicurare la pluralita' delle opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed informativo delle proposte degli interessati;
c) alle esigenze di varieta' della programmazione.
4. La sottocommissione stabilisce le modalita' di programmazione, sentita la concessionaria.
5. Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso ricorso da parte del richiedente alla Commissione parlamentare in seduta plenaria. I soggetti interessati devono designare la persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma da ammettere alla trasmissione e comunicare alla sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto del programma stesso.
6. I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera manifestazione del loro pensiero, osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignita' della persona nonche' della lealta' e della correttezza del dialogo democratico e astenersi da qualsiasi forma di pubblicita' commerciale.
7. I soggetti che fruiscono dell'accesso, nell'organizzare il proprio programma in modo autonomo, possono avvalersi della collaborazione tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed entro limiti fissati dalla Commissione parlamentare per soddisfare esigenze minime di base.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 8
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Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112
Art. 11
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