Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128
Testo vigente
Titolo primo. Modifica ed integrazione del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130.
Capo I. Concorsi del personale sanitario medico e farmacista
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario e' ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina".
Art. 2
1. Nel quarto comma dell'articolo 62 e nel primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la parola: "cinque" e' sostituita dalla parola: "tre".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 64 e' aggiunto il seguente comma: "Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi".
Art. 3
1. Nel secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, le parole: "ispettori sanitari, primari, aiuti e assistenti" sono sostituite dalle parole: "primari e aiuti".
Art. 4
1. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianita' di laurea di almeno dieci anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanita' per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.
La commissione esaminatrice e' composta da:
un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;
tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario".
Art. 5
1. Il primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneita' a vice direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianita' di laurea di almeno sei anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanita' per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni".
Art. 6
1. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 - (Tirocinio pratico a ispettore sanitario). - Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".
Art. 7
1. Nel primo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "per gli esami di idoneita' a primario radiologo ed a primario anestesista e' comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina".
Art. 8
1. Nel primo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dopo le parole: "per almeno cinque anni" sono aggiunte le seguenti: "per gli esami di idoneita' ad aiuto radiologo e ad aiuto anestesista e' comunque richiesta la libera docenza o la specializzazione nella corrispondente disciplina".
Art. 9
1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - (Tirocinio pratico ad assistente). - Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.
La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno".
Art. 10
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-bis - (Tirocinio pratico). - Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto e' svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita', sentita la regione.
Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella disciplina.
La durata del tirocinio e' ridotta in ragione della meta' del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.
I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.
I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".
Art. 11
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-ter - (Modalita' per lo svolgimento del tirocinio). - Con decreto del Ministro per la sanita', saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.
Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per meta' ai voti degli esami di profitto e di laurea e per meta' ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parita' di punteggio si terra' conto dei carichi di famiglia e dell'eta'.
Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla meta' della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.
In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non puo' essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.
In caso di esito favorevole il sanitario non puo' essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.
L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e' dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".